Bonus facciate opere accessorie


Bonus facciate e spese sostenute per le opere accessorie:

Il Governo con il Decreto Rilancio ha varato tra le varie disposizioni il BONUS FACCIATE in cui si riconosce alle spese di ristrutturazione di parti comuni condominiali oppure su immobili cielo-terra un Superbonus del 110% (si riscuote in un determinato tempo più di quanto si è speso) in 5 rate annuali di uguale importo (attualmente è vigente la detrazione del 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione per qualsiasi immobile detenuto recuperabili in 10 anni e con un plafond di spesa determinato).

Ricordiamo brevemente quali lavori rientrano nel Superbonus:
  • Isolamento termico superfici opache verticali e orizzontali
  • Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali
  • Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
  • Impianti a pompa di calore
  • Impianti ibridi e geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici
  • Miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l′APE
  • Installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
Tale credito potr¨¤ anche essere ceduto direttamente all¡äImpresa in cambio di uno sconto in fattura (più facile a dirsi a che farsi perchè la contrazione di liquidità nel mercato e le esigenze di cassa nelle aziende rendono questa agevolazione difficile da attuare).

Il dubbio che molti si pongono riguarda se le "opere accessorie" al cosidetto BONUS FACCIATE rientrano oppure no nella detrazione.

Ci viene in soccorso l'Agenzia delle Entrate con risposta del 23 giugno 2020.

Rientrano nel beneficio tutte quelle opere accessorie necessarie per l'esecuzione dei lavori agevolabili.
Quindi spese per direzione lavori, coordinamento sicurezza, sostituzione dei pluviali.

Ricordiamo che tutti i lavori detrattivi consentiti con il Superbonus devono avere lo scopo di produrre una migliore efficienza energetica all'immobile dunque ad esempio una semplice tinteggiatura della facciata non rientrerebbe in questo particolare beneficio.

Infine per l'anno di beneficio detrattivo è sempre valido il criterio di cassa, la spesa la porto in detrazione nell'anno in cui l'ho realmente pagata.
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